Il decreto legislativo attuativo della riforma civile, sostituendo l’articolo 5 del D.lgs. 28/2010, amplia il campo delle materie in cui la mediazione è obbligatoria.
Attualmente, l’elenco prevede l’obbligo di avviare il procedimento di mediazione, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale, per le seguenti materie:
Condominio, Diritti reali, Divisione, Successioni ereditarie, Patti di famiglia, Locazione, Comodato, Affitto di aziende, Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, Diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, Contratti assicurativi, bancari e finanziari, Associazione in partecipazione, Consorzio, Franchising, Contratti d’opera, di rete, di somministrazione Società di persone e subfornitura
Per queste controversie, il ricorso alla mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La medesima condizione può essere soddisfatta, nelle rispettive materie, anche mediante l’utilizzo di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalle leggi specifiche (Testo unico bancario, Testo unico dell’intermediazione finanziaria, Codice delle Assicurazioni, norme per la regolazione dei servizi di pubblica utilità).
L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, pena decadenza, o può essere rilevata d’ufficio dal giudice entro la prima udienza.
Inoltre, la mediazione non preclude la possibilità di ottenere provvedimenti urgenti, cautelari o la trascrizione della domanda giudiziale.
Alcuni procedimenti, tuttavia, sono esclusi dall’obbligo di mediazione, tra cui quelli per ingiunzione, convalida di licenza o sfratto fino al mutamento del rito, consulenza tecnica preventiva, azioni in camera di consiglio, azioni civili nel processo penale, e azioni inibitorie del codice del consumo.
La riforma introduce anche nuove disposizioni riguardanti l’opposizione a decreto ingiuntivo, riconosce la legittimazione dell’amministratore di condominio ad avviare il procedimento di mediazione, e amplia i poteri del giudice nel promuovere la conciliazione, consentendo fino alla precisazione delle conclusioni di disporre un tentativo di mediazione.
Per promuovere l’ottica conciliativa, il magistrato deve partecipare a corsi e seminari sulla mediazione. La partecipazione a tali corsi, unita al numero di affari conclusi con ordinanza di mediazione o con accordi conciliativi, diventa indicatore di impegno e capacità del magistrato.
Il termine massimo della mediazione è fissato in tre mesi, prorogabili di altri tre. La procedura di mediazione deve iniziare non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, e la comunicazione del primo incontro produce effetti sulla prescrizione.
In caso di mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo, il giudice può trarre argomenti di prova in giudizio, condannare al versamento al bilancio dello Stato del doppio del contributo unificato e, all’esito del giudizio, condannare la parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata.
Il nuovo regime introduce anche agevolazioni fiscali, come l’esenzione dall’imposta di bollo e registro per atti relativi alla mediazione e un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta, fino a un massimo di €600, per gli accordi di conciliazione. La normativa è operativa dal 30 giugno 2023.